291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 142

1 The law applicable to a tort determines in particular the capacity to be liable in tort, the conditions and the extent of liability, as well as the person liable.

2 Rules of conduct and safety in force at the place of the act are taken into consideration.

Art. 142

1 Il diritto applicabile all’atto illecito determina in particolare la capacità a delinquere, le condizioni e l’estensione della responsabilità, come anche la persona civilmente responsabile.

2 Va tenuto conto delle norme di sicurezza e di condotta nel luogo di commissione dell’atto.

 

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