291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 14

1 If the applicable law refers back to Swiss law or to another foreign law, such renvoi shall be taken into account only if this Act so provides.

2 In matters of personal or family status, a renvoi from the foreign law to Swiss law is accepted.

Art. 14

1 Se il diritto applicabile richiama a sua volta il diritto svizzero o un altro diritto straniero, il rinvio dev’essere osservato qualora la presente legge lo preveda.

2 In questioni di statuto personale o familiare, il rinvio di ritorno al diritto svizzero dev’essere osservato.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.