291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 122

1 Contracts pertaining to intellectual property are governed by the law of the state in which the transferor or licensor of the intellectual property right has their habitual residence.

2 A choice of law is allowed.

3 Contracts concluded between an employer and an employee concerning rights to intellectual property created by the employee in the course of performing their work are governed by the law applicable to the employment contract.

Art. 122

1 I contratti concernenti i diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale di colui che trasferisce il diritto immateriale o ne conferisce l’uso.

2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.

3 I contratti tra datore di lavoro e lavoratore concernenti diritti su beni immateriali creati dal lavoratore nell’ambito stipulato nel contratto di lavoro sono regolati dal diritto applicabile al contratto di lavoro.

 

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