1 Acts of legal assistance are carried out in Switzerland in accordance with Swiss law.
2 Foreign forms of procedure may also be followed or taken into consideration on application of the requesting authorities where this is necessary for the recognition of a right abroad and provided there are no important countervailing reasons relating to the person involved.
3 If a form of procedure under Swiss law is not recognised abroad and as a result a right deemed worthy of protection would not be upheld there, the Swiss courts or authorities may issue documents or take a person’s oath pursuant to the form required by the foreign law.
4 The Hague Convention of 1 March 195414 on Civil Procedure applies to requests to and from Switzerland for service and the taking of evidence.
13 Inserted by Annex 1 No II 18 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
1 Gli atti d’assistenza giudiziaria che devono essere compiuti in Svizzera sono eseguiti giusta il diritto svizzero.
2 Ad istanza dell’autorità richiedente, si possono applicare o considerare anche forme procedurali estere in quanto necessario per l’attuazione di una pretesa giuridica all’estero e sempreché non vi ostino motivi gravi inerenti all’interessato.
3 I tribunali e le autorità svizzeri possono stilare documenti secondo le forme del diritto straniero o ricevere la dichiarazione giurata di un richiedente qualora una forma prevista dal diritto svizzero non sia riconosciuta all’estero e quivi non si possa pertanto attuare una pretesa degna di protezione.
4 Alle rogatorie di notifica o di assunzioni di prove in Svizzera e dalla Svizzera è applicabile la Convenzione dell’Aia del 1° marzo 195414 relativa alla procedura civile.
13 Introdotto dall’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
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