291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 108d

Foreign decisions regarding intermediated securities are recognised in Switzerland:

a.
if they were rendered in the state of the defendant’s domicile or habitual residence; or
b.
if they were rendered in the state of the defendant’s establishment and they concern claims related to the operations of this establishment.

Art. 108d

Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

a.
nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; o
b.
nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.