291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 104

1 Parties may submit the acquisition and loss of rights in rem in movable property to the law of the state of shipment or of destination, or to the law which governs the underlying legal transaction.

2 Such choice of law cannot be asserted against third parties.

Art. 104

1 Le parti possono sottoporre l’acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili al diritto dello Stato di partenza o dello Stato di destinazione ovvero al diritto regolatore del negozio giuridico di base.

2 La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.

 

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