272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 65 Effects of withdrawal

Any person who withdraws an action before the competent court may not bring proceedings again against the same party on the same subject matter if the court has already served the statement of claim on the defendant and the defendant does not consent to its withdrawal.

Art. 64 Effetti della pendenza della causa

1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:

a.
impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
b.
mantiene inalterata la competenza per territorio.

2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.