The repeal and amendment of existing legislation is dealt with in Annex 1.
1 Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile.
2 Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.