272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 370 Removal

1 Any member of the arbitral tribunal may be removed by a written agreement of the parties.

2 If a member of the arbitral tribunal is unable to fulfil his or her duties within due time or with due care, unless the parties have agreed otherwise, he or she may be removed at a party's request by the body designated by the parties or, if no such body has been designated, by the ordinary court that has jurisdiction under Article 356 paragraph 2.181

3 Article 369 paragraph 5 applies to the challenge of the removal.

181 Amended by Annex No 2 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).

Art. 369 Procedura di ricusazione

1 Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.

2 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui la parte instante è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.174

3 La parte instante può, entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusazione, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.175

4 Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.

5 La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.

174 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

175 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

 

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