272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 352 Judicial review

The judicial review of the performance due is reserved in every case. In particular the obligee may at any time file a claim for a declaratory judgment that the obligation does not or no longer exists or that it has been suspended.

Art. 351 Procedura davanti al giudice dell’esecuzione

1 Riguardo alla prestazione dovuta, l’obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.

2 Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 344 capoverso 2.

 

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