272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 278 Personal appearance

The parties must appear in person at the hearing unless the court exempts them for reasons of illness or age or for other good cause.

Art. 277 Accertamento dei fatti

1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.

2 Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.

3 Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.

 

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