272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 255 investigation

The court establishes the facts ex officio:

a.
in matters of bankruptcy and composition;
b.
in non-contentious matters.

Art. 254 Mezzi di prova

1 La prova dev’essere addotta mediante documenti.

2 Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:

a.
non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
b.
lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
c.
il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.