272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 215 Organisation and conduct of mediation

The parties are responsible for organising and conducting the mediation.

Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale

1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.

2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.

3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.