272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 192 Giving evidence

1 The court may ex officio order one or both parties to give evidence subject to criminal penalties for failure to do so.

2 Before giving evidence, the parties shall be cautioned that they must tell the truth and advised of the criminal consequences of perjury (Art. 306 SCC69).

Art. 191 Interrogatorio delle parti

1 Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti.

2 Prima dell’interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.