272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 186 Enquiries by the expert

1 With the authorisation of the court, the expert may carry out his or her own enquiries. He or she must disclose the results of the enquiries in the opinion.

2 At the request of a party or ex officio, the court may order that the expert's enquiries be carried out again in accordance with the rules on taking evidence.

Art. 185 Mandato

1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.

2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.

3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.