1 With the authorisation of the court, the expert may carry out his or her own enquiries. He or she must disclose the results of the enquiries in the opinion.
2 At the request of a party or ex officio, the court may order that the expert's enquiries be carried out again in accordance with the rules on taking evidence.
1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.