1 The court shall advise the parties and third parties of their duty to cooperate, the right to refuse to cooperate and the consequences of default.
2 The court may not consider the evidence taken if parties or third parties have not been advised of their right to refuse to cooperate unless the person concerned consents or his or her refusal would not have been justified.
1 Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:
2 Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
3 I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.
56 Nuovo testo giusta n. I 4 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
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