272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 151 Known facts

Evidence is not required in support of publicly known facts, facts known to the court and commonly accepted rules of experience.

Art. 150 Oggetto della prova

1 Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.

2 Possono pure essere oggetto della prova l’uso e gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.