Submissions and their attachments in paper form must be filed once for the court and once for each opposing party, failing which the court may set a period of grace or make the copies at the defaulting party's expense.
1 Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201651 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
50 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.