The proceedings shall be held in the official language of the canton in which the case is heard. Cantons that recognise two or more official languages shall regulate their use in the proceedings.
1 Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.
2 Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.
3 In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
4 La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.