272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 117 Entitlement

A person is entitled to legal aid if:

a.
he or she does not have sufficient financial resources; and
b.
his or her case does not seem devoid of any chances of success.

Art. 116 Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale

1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.

2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.

 

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