272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 110 Appellate remedy

The decision on costs may be separately challenged by way of objection only.

Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria

1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.

2 Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:

a.
la transazione è silente in merito;
b.
la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.