272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 108 Unnecessary costs

Unnecessary costs are charged to the party that caused them.

Art. 107 Ripartizione secondo equità

1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:

a.
l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b.
una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c.
si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d.
si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e.
la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
f.
altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.

1bis In caso di reiezione di un’azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l’attore.35

2 Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.

35 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

 

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