1 Any person may request information from the controller of a data file as to whether data concerning them is being processed.
2 The controller of a data file must notify the data subject:13
3 The controller of a data file may arrange for data on the health of the data subject to be communicated by a doctor designated by the subject.
4 If the controller of a data file has personal data processed by a third party, the controller remains under an obligation to provide information. The third party is under an obligation to provide information if he does not disclose the identity of the controller or if the controller is not domiciled in Switzerland.
5 The information must normally be provided in writing, in the form of a printout or a photocopy, and is free of charge. The Federal Council regulates exceptions.
6 No one may waive the right to information in advance.
13 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
14 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
1 Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.
2 Il detentore della collezione di dati le deve comunicare:14
3 Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.
4 Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l’identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.
5 L’informazione è di regola gratuita e scritta16, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
6 Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso.
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.