1 An invention is considered to be new if it does not form part of the state of the art.
2 The state of the art comprises everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way prior to the filing or priority date.
3 With regard to novelty, the state of the art also includes the content of an earlier application or application with earlier priority designating Switzerland in the version originally filed, and with a filing or priority date that precedes the date mentioned in paragraph 2, and which was only made available to the public on or after that date, provided that:
16 Amended by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).
18 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
1 È considerata nuova l’invenzione che non è compresa nello stato della tecnica.
2 Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo.
3 Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché:
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
16 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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