For inventions concerning a diagnostic product or procedure for humans, a non-exclusive licence shall be granted to remedy a practice held to be anti-competitive in court or administrative proceedings.
94 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
Nel caso di un’invenzione che ha per oggetto un prodotto o un procedimento utilizzabile nella diagnostica umana, una licenza non esclusiva è rilasciata per ovviare a una prassi contraria alla concorrenza, accertata nell’ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa.
90 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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