232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Art. 36

1 If a patented invention cannot be used without infringing a prior patent, the proprietor of the later patent has the right to a non-exclusive licence to the extent required to use his invention, provided that the invention represents an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention that is the subject-matter of the prior patent.

2 A licence to use the invention that is the subject-matter of the prior patent may only be transferred jointly with the later patent.

3 The proprietor of the prior patent may make the grant of a licence conditional on the proprietor of the later patent granting him a licence to use his invention in return.

83 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 July 1995 (AS 1995 2606; BBl 1994 IV 950).

Art. 36

1 Se l’invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza non esclusiva nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella oggetto del primo brevetto, rappresenta un progresso tecnico notevole, d’interesse economico rilevante.

2 La licenza per l’utilizzazione dell’invenzione oggetto del primo brevetto può essere trasferita soltanto insieme al secondo brevetto.

3 Il titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a sua volta una licenza per l’utilizzazione della sua invenzione.

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

 

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