1 Farmers who have acquired plant reproduction material placed on the market by the proprietor of the patent or with his consent may reproduce, on their own farm, the product from this material cultivated on their own farm.
2 Farmers who have acquired animal reproductive material or animals placed on the market by the proprietor of the patent or with his consent may reproduce, on their own farm, the animals obtained through reproduction of this material or these animals on their own farm.
3 Farmers are required to obtain the consent of the proprietor of the patent when they wish to give the product of their harvest or the animal or animal reproductive material obtained to third parties for reproduction purposes.
4 Contractual agreements which limit or revoke the farmers’ privilege in the area of food and feed production are null and void.
80 Inserted by Art. 2 No 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 Sept. 2008 (AS 2008 3897; BBl 2004 4155).
1 Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetale immesso in commercio possono moltiplicare nella propria azienda il prodotto del raccolto ivi ottenuto mediante la coltivazione di questo materiale.
2 Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione animale immesso in commercio o animali immessi in commercio possono moltiplicare nella propria azienda gli animali ivi riprodotti mediante l’utilizzazione di questo materiale o di questi animali.
3 Gli agricoltori necessitano del consenso del titolare del brevetto se intendono consegnare a terzi a scopo di riproduzione o moltiplicazione il prodotto del raccolto o l’animale riprodotto o il materiale di moltiplicazione animale ottenuto.
4 Accordi contrattuali che limitano o sopprimono il privilegio degli agricoltori nell’ambito della fabbricazione di derrate alimentari e foraggi sono nulli.
76 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).
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