232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Art. 140d

1 The protection of a certificate extends, within the limits of the scope of protection conferred by the patent, to any use of the product as a medicinal product that has been authorised before the expiry of the certificate.

2 The certificate grants the same rights as the patent and is subject to the same restrictions.

Art. 140a

1 L’IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l’articolo 140t capoverso 1.256

1bis Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull’organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull’organismo.257

2 Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

256 Secondo per. introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575 3793; FF 2013 1).

257 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

 

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