The Institute acts as Designated Office and Elected Office under Article 2 of the Patent Cooperation Treaty in respect of international applications which seek protection for an invention in Switzerland, where such applications do not have the effect of a European patent application.
245 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1). Amended by No I of the FA of 3 Feb. 1995, in force since 1 Sept. 1995 (AS 1995 2879; BBl 1993 III 706).
1 Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 1970238 di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l’IPI funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.239
2 Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti.
3 Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.
237 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).
239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).
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