232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Art. 129

1 If, in the case under Article 86, the person under investigation pleads the nullity of the European patent as a defence, the court may allow him, insofar as opposition to the patent may still be filed with the European Patent Office or intervention in opposition proceedings is still permitted, an appropriate time limit for the filing of opposition or for intervention in opposition proceedings.

2 Article 86 paragraph 2 applies by analogy.

233 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 June 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).

Art. 126

1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto svizzero o internazionale (art. 131 e segg.) e un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto citato per primo non produce più effetti dalla data in cui è stato rilasciato il brevetto derivato dalla domanda di brevetto europeo trasformata.

2 L’articolo 27 è applicabile per analogia.

229 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

 

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