1 Any person who issues or offers for sale his business papers, notices of any kind, products or goods bearing any other notice referring to patent protection must inform any third party on request of the number of the patent application or the patent to which the notice refers.
2 Any person who accuses third parties of infringing his rights or warns them against such infringement must, on request, give them the same information.
1 Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti commerciali, annunci d’ogni genere, prodotti o merci con un’altra indicazione relativa all’esistenza di una protezione è tenuto a specificare a chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o quello del brevetto cui l’indicazione si riferisce.
2 Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.