232.112.2 Ordinance of 2 September 2017 on the Register for Appellations of Origin and Geographical Indications for Non-Agricultural Products (PAO/PGI Ordinance for Non-Agricultural Products)

232.112.2 Ordinanza del 2 settembre 2015 sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli)

Art. 2 Definitions

In this Ordinance:

a.
appellation of origin means a denomination which identifies a product as originating in a country, region or place, the quality or characteristics of which are essentially or exclusively due to a particular geographical environment with its inherent natural and human factors and all stages of production of which take place in the defined geographical area;
b.
geographical indication means a denomination which identifies a product as originating in a country, region or place and of which a specific quality, reputation, or characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente ordinanza s’intende per:

a.
denominazione d’origine: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente imputabili all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani e di cui tutte le tappe della produzione si svolgono nell’area geografica delimitata;
b.
indicazione geografica: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località e avente una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica che sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.