231.11 Ordinance of 26 April 1993 on Copyright and Related Rights (Copyright Ordinance, CopO)

231.11 Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu)

Art. 5 Information

1 The Arbitration Commission shall publish its decisions of fundamental importance in official or non-official organs that provide information on administrative justice.

2 It may publish its decisions in a database on its website.

9 Amended by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2427).

Art. 5 Informazione

1 La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.

2 Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.