1 The Arbitration Commission shall publish its decisions of fundamental importance in official or non-official organs that provide information on administrative justice.
2 It may publish its decisions in a database on its website.
9 Amended by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2427).
1 La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.
2 Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.