1 The FOCBS shall keep the samples collected for a period of one year starting from the date of notification of the declarant, holder or owner in accordance with Article 77 paragraph 1 CopA. After this time limit expires, the FOCBS shall request the declarant, holder or owner to take possession of the samples or bear the costs of their continued safekeeping. If the declarant, holder or owner is not willing to do so or does not respond to this request within 30 days, the FOCBS shall destroy the samples.
2 Instead of collecting samples, the FOCBS may take photographs of the destroyed goods, provided this serves the purpose of preserving evidence.
34 Inserted by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2541).
1 L’UDSC trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’articolo 77 capoverso 1 LDA. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni.
2 Invece di prelevare campioni essa può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
34 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.