1 The chair shall determine the date of the meeting, convene the members of the Arbitration Board and notify the collective rights management organisations and user associations involved in the procedure in a timely manner.
2 The meetings generally take place at the seat of the Arbitration Commission (Art. 6).
1 Il presidente fissa la data della seduta, convoca i membri della Camera arbitrale e comunica in tempo utile la data della seduta alle società di gestione e alle associazioni di utenti che partecipano alla procedura.
2 Di regola, le sedute si svolgono presso la sede della Commissione arbitrale (art. 6).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.