231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 5 Works excluded from protection

1 Copyright does not protect:

a.
acts, ordinances, international treaties and other official enactments;
b.
means of payment;
c.
decisions, minutes and reports issued by authorities and public administrations;
d.
patent specifications and published patent applications.

2 Copyright also does not protect official or legally required collections and translations of the works referred to in paragraph 1.

Art. 5 Opere non protette

1 Non sono protetti dal diritto d’autore:5

a.
le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali;
b.
i mezzi di pagamento;
c.
le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche;
d.
i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate.

2 Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.