231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 3 Derivative works

1 Derivative works are intellectual creations with individual character that are based upon pre-existing works, whereby the individual character of the latter remains identifiable.

2 Such works include, in particular, translations as well as audio-visual and other adaptations.

3 Derivative works are protected as works in their own right.

4 The protection of the works used in the derivative work remains reserved.

Art. 3 Opere di seconda mano

1 Sono opere di seconda mano le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale.

2 Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi e gli altri adattamenti.

3 Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali.

4 È salva la protezione delle opere utilizzate.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.