231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 27 Works on premises open to the public

1 A work permanently situated in a place accessible to the public may be depicted; the depiction may be offered, transferred, broadcast or otherwise distributed.

2 The depiction may not be three-dimensional and it may not serve the same purpose as the original.

Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico

1 È lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.

2 La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.