1 Companies limited by shares and partnerships limited by shares, whose shares have been converted must amend their articles of association when the next opportunity arises to do so.
2 The commercial register office shall reject any application to register any other amendment to the articles of association in the commercial register for as long as this amendment has not been made.
3 A company that has listed equity securities or that has organised its converted shares as intermediated securities need not amend its articles of association provided:
4 If the company has amended the articles of association in accordance with paragraph 1 to take account of the conversion or if an amendment is not required in accordance with paragraph 3, the commercial register office shall delete the note in accordance with Article 4 paragraph 2.
1 Se, dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1bis, le società anonime e le società in accomandita per azioni hanno ancora azioni al portatore che non sono state iscritte secondo l’articolo 622 capoverso 2bis, queste sono convertite per legge in azioni nominative. La conversione esplica i suoi effetti nei confronti di ogni persona, indipendentemente da eventuali disposizioni statutarie o iscrizioni nel registro di commercio di diverso tenore e dal fatto che siano stati o non siano stati emessi titoli delle azioni.
2 L’ufficio del registro di commercio procede d’ufficio alle modifiche dell’iscrizione derivanti dal capoverso 1. Esso registra anche un’osservazione sul fatto che i documenti giustificativi contengono indicazioni divergenti dall’iscrizione.
3 Le azioni convertite mantengono il loro valore nominale, la loro quota di liberazione e le loro caratteristiche relative al diritto di voto e ai diritti patrimoniali. La loro trasferibilità non è limitata.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.