Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto e che esercitano principalmente un’attività economica privata devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.