220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

disp8/Art. 1 A. General rules

1 Articles 1–4 of the Final Title of the Civil Code857 apply to the Amendment of 17 March 2017, unless the following provisions provide otherwise.

2 The new law shall apply to existing legal entities on its coming into force.

disp7/Art. 3 C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto anteriore.

 

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