220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

disp6/Art. 1 A. General rule

1 Articles 1–4 of the Final Title of the Civil Code853 apply to this Code unless the following provisions provide otherwise.

2 The provisions of the Amendment of 12 December 2014 apply to existing companies on coming into force.

disp5/Art. 2 B. Contabilità commerciale e presentazione dei conti

1 Le disposizioni del titolo trentesimosecondo si applicano per la prima volta all’esercizio che comincia due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge.

2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti delle grandi imprese sono determinanti la somma di bilancio, la cifra d’affari e la media annua di posti di lavoro a tempo pieno nei due esercizi precedenti l’entrata in vigore della presente modifica di legge.

3 Le disposizioni relative al conto di gruppo si applicano per la prima volta all’esercizio che comincia tre anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di allestire il conto di gruppo sono determinanti i due esercizi precedenti.

4 All’atto della prima applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti, l’impresa può rinunciare a indicare le cifre degli esercizi precedenti. All’atto della seconda applicazione vanno indicate soltanto le cifre dell’esercizio precedente. Qualora indichi le cifre degli esercizi anteriori, l’impresa può derogare al principio della continuità nella presentazione e nell’articolazione. Tale scelta va segnalata nell’allegato.

 

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