1 Articles 656a, 656b paragraphs 2 and 3, 656c and 656d as well as 656g apply to companies existing when this Act comes into force, including in cases where the articles of association or conditions of issue are contrary to the said articles. They apply to securities that are designated participation certificates or dividend rights certificates, have a nominal value and are recorded as liabilities on the balance sheet.
2 The companies must include the conditions of issue for the securities mentioned in paragraph 1, adapted to Article 656f in the articles of association within five years, arrange for the required entries to be made in the commercial register and provide securities that are in circulation and not designated as participation certificates with that designation.
3 For securities other than those mentioned in paragraph 1 the new provisions governing the dividend rights certificates apply even if they are designated as participation certificates. Within five years, they must be designated in accordance with the new law and may no longer bear a nominal value. The articles of association must be amended accordingly. The right to convert them into participation certificates is reserved.
1 Le società anonime e le società in accomandita per azioni che alla data dell’entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel registro di commercio, ma non sono conformi alle nuove disposizioni legali, sono tenute ad adeguare, entro cinque anni, il loro statuto alle nuove norme.
2 Le società che, nonostante diffida ufficiale pubblicata più volte nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» e nei Fogli ufficiali cantonali, non hanno adeguato entro cinque anni il proprio statuto alle disposizioni sul capitale minimo, sul conferimento minimo e sui buoni di partecipazione e di godimento, sono sciolte dal giudice, su richiesta dell’ufficiale del registro di commercio. Il giudice può assegnare un termine supplementare di sei mesi al massimo. Le società costituite innanzi il 1° gennaio 1985 non sono tenute ad adeguare le loro disposizioni statutarie relative al capitale minimo. Le società il cui capitale di partecipazione eccedeva, il 1° gennaio 1985, il doppio del capitale azionario, non sono tenute ad adeguarsi al limite legale.
3 Le altre disposizioni statutarie incompatibili con la nuova disciplina legale rimangono in vigore fino al loro adeguamento, ma non oltre un periodo superiore a cinque anni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.