220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

disp16/Art. 3 II. Welfare schemes

Where companies limited by shares, partnerships limited by shares and cooperatives have prior to the entry into force of this Act clearly provided funds to establish and support welfare schemes for employees and for members, they must adapt these schemes within five years to the provisions of Articles 673893 and 862894.

893 This Art. has now been reworded.

894 This Art. has now been reworded.

disp16/Art. 2 I. In genere

1 Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che sono iscritte nel registro di commercio al momento dell’attuazione della presente legge, ma non rispondono alle prescrizioni di questa, devono, entro il termine di cinque anni, porre il loro statuto in consonanza alle nuove disposizioni.

2 Durante questo termine esse sono sottoposte al diritto anteriore, in quanto il loro statuto sia incompatibile con le nuove disposizioni.

3 Se esse non si saranno poste in consonanza alle nuove disposizioni entro questo termine, l’ufficiale del registro di commercio le dichiarerà d’ufficio sciolte.

4 Per le società mutue d’assicurazione e le società cooperative di credito, il Consiglio federale può, in singoli casi, prorogare l’applicazione del diritto anteriore. La domanda dev’essergli presentata entro tre anni dall’attuazione della legge.

 

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