220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 996 6. Discrepancy in specification of bill amount

1 Where the bill amount is given in both letters and numbers, in the event of any discrepancy the amount given in letters is the valid amount.

2 Where the bill amount is given more than once in both letters and numbers, in the event of any discrepancy the lowest amount is the valid amount.

Art. 995 5. Promessa d’interessi

1 Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d’interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d’interessi si ha per non scritta.

2 Il tasso d’interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

3 Gl’interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.

 

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