220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 994 4. Payment of domiciled bills

A bill of exchange may be domiciled with a third party, at the drawee’s domicile or at another place.

Art. 993 3. Specie

1 La cambiale può essere all’ordine dello stesso traente.

2 Può essere tratta sullo stesso traente.

3 Può essere tratta per conto di un terzo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.