220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 99 1. In general

1 The obligor is generally liable for any fault attributable to him.

2 The scope of such liability is determined by the particular nature of the transaction and in particular is judged more leniently where the obligor does not stand to gain from the transaction.

3 In other respects, the provisions governing liability in tort apply mutatis mutandis to a breach of contract.

Art. 99 1. In genere

1 Di regola il debitore è responsabile di ogni colpa.

2 La misura della responsabilità è determinata dalla natura particolare del negozio e sarà soprattutto giudicata più benignamente, se il negozio non aveva per scopo di recare alcun vantaggio al debitore.

3 Del resto le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti sono applicabili per analogia agli effetti della colpa contrattuale.

 

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