220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 978 A. Definition

1 A negotiable security is deemed a bearer security if the wording or form of the instrument shows that the current bearer is recognised as the beneficiary.

2 However, the obligor is no longer permitted to pay if subject to an attachment order served by a court or the police.

Art. 977 C. Ammortamento

1 All’ammortamento dei titoli nominativi si applicano, salvo disposizioni speciali, le norme riguardanti i titoli al portatore.

2 Il debitore può, nel titolo, prevedere una procedura d’ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini, oppure riservarsi il diritto di pagare validamente anche senza presentazione del titolo e senza ammortamento, quando il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l’annullamento del titolo e l’estinzione del debito.

 

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