220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 973f III. Transfer

1 The transfer of the ledger-based security is subject to the provisions of the registration agreement.

2 If the creditor of a ledger-based security is declared bankrupt, if his or her property is distrained or if a debt restructuring moratorium is authorised, the creditor's decisions regarding ledger-based securities are legally binding and effective against third parties, provided that they

1.
were made beforehand;
2.
have become irrevocable under the rules of the securities ledger or another trading facility; and
3.
were actually recorded in the securities ledger within 24 hours.

3 When a bona fide acquirer of a certificated security and a bona fide acquirer of the ledger-based security have a conflicting claim to the same right, the former takes precedence over the latter.

809 Inserted by No I 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).

Art. 973e II. Effetti

1 Il debitore di un diritto valore registrato ha il diritto e l’obbligo di adempiere la prestazione unicamente nei confronti del creditore legittimato dal registro di diritti valori nonché dietro pertinente adeguamento del registro.

2 Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore legittimato dal registro di diritti valori, anche se il creditore legittimato non è quello effettivo.

3 Chi, qualora al momento dell’acquisto non gli sia imputabile mala fede o negligenza grave, acquista un diritto valore registrato da un creditore legittimato dal registro di diritti valori è tutelato nel suo acquisto anche se l’alienante non aveva la facoltà di disporre del diritto valore registrato.

4 Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore registrato soltanto le eccezioni che:

1.
sono dirette contro la validità della registrazione oppure desunte dal registro di diritti valori o dai dati aggiuntivi a esso correlati;
2.
gli spettano personalmente contro l’attuale creditore del diritto valore registrato; o
3.
sono dedotte dai suoi rapporti personali con un creditore anteriore del diritto valore registrato, quando quello attuale, acquistando il diritto valore registrato, abbia agito scientemente a danno del debitore.

807 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

 

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