1 Undertakings shall maintain a management system and stipulate the following therein:
2 They shall identify and assess the risks of harmful impacts in their supply chain. They shall draw up a risk management plan and take measures to minimise the risks identified.
3 They shall have their compliance with the due diligence obligations in relation to the minerals and metals audited by an independent specialist.
4 The Federal Council shall issue the detailed regulations; it shall base them on internationally recognised regulations, such as the OECD principles in particular.
1 Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:
2 Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire.
3 Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.
4 Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.