220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 964k B. Due diligence

1 Undertakings shall maintain a management system and stipulate the following therein:

1.
the supply chain policy for minerals and metals that potentially originate from conflict-affected and high-risk areas;
2.
the supply chain policy for products or services in relation to which there is a reasonable suspicion of child labour;
3.
a system by which the supply chain can be traced.

2 They shall identify and assess the risks of harmful impacts in their supply chain. They shall draw up a risk management plan and take measures to minimise the risks identified.

3 They shall have their compliance with the due diligence obligations in relation to the minerals and metals audited by an independent specialist.

4 The Federal Council shall issue the detailed regulations; it shall base them on internationally recognised regulations, such as the OECD principles in particular.

Art. 964j A. Principio

1 Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:

1.
immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o
2.
offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

2 Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire.

3 Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.

4 Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.

 

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